Norme regolamentari
Per l’uso del timbro attestante l’iscrizione all’Albo professionale:
1 - Ogni elaborato tecnico presentato dal professionista geometra a privati, Enti ed Uffici pubblici, dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il geometra che ha firmato l’elaborato possiede i requisiti, prescritti dalla Legge, dell’iscrizione nell’Albo.
2 - Il timbro recherà il nome e cognome del professionista ed il numero corrispondente all’ordine cronologico dell’iscrizione nell’Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall’Albo del primo attributario.
3 - Il timbro sarà assegnato, dal Presidente del Collegio, in dotazione al professionista che ne faccia richiesta e che risulti iscritto nell’Albo all’atto della consegna, verso rimborso del costo del timbro.
Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull’apposito registro.
4 - Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell’Albo, per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d’iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro.
Della avvenuta riconsegna sarà rilasciata ricevuta all’interessato e ne sarà fatta annotazione sull’apposito registro.
In caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e verso pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
5 - Il professionista cancellato dall’Albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato.
Del provvedimento sarà data comunicazione all’Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il professionista cancellato dall’Albo o sospeso, che continui l’esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all’Autorità giudiziaria a norma dell’ari. 26 del R.D. 11febbraio 1929, n. 274.
6 - È fatto divieto ai geometri di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L’uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente ari. 3, e considerato infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del citato R.D. 11febbraio 1929, n. 274,
7 - L’Autorità giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all’approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l’iscrizione nell’Albo del firmatario ed a respingerli quando manchino dei prescritti requisiti.
Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti norme col fac-simile del timbro.