Regolamento Formazione
Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 10 marzo 2021)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:
- al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, chi esercita la libera professione di Geometra ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali (ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012,n. 137);
- La direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 e 2, riconosce nell'apprendimento permanente il mezzo per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale ed occupazionale;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);
- la formazione continua assicura ai professionisti, di ogni età e posizione occupazionale, le condizioni necessarie per evitare rischi di esclusione sociale e professionale;
Visto il Regolamento per la formazione continua approvato con delibera consiliare del 22 dicembre2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018;
Vista la delibera consiliare del 10 marzo 2021 con cui è stato approvatolo lo schema di un nuovo Regolamento per la formazione continua;
Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 6 maggio 2021 (prot. 15681.U), ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.Formazione professionale continua
1. In ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte del Geometra.
2. Chi esercita la libera Professione di Geometra ha l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse della committenza, della Categoria e della collettività.
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare, a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 2.
Attività formativa
1. Gli eventi formativi si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali.
Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, oltreché all’attenta analisi delle norme dell’ordinamento e della deontologia professionale.
2. Costituiscono eventi formativi, in quanto attinenti all’oggetto della professione di Geometra, le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione prefessionale;
b) corsi di specializzazione tecnico-professionale, obbligatori o facoltativi, erogati da enti ed organismi di diritti pubblico all’uopo istituzionalmente preposti;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, master);
d) seminari i giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazioni alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione;
g) relazioni o docenze in eventi formativi e(o) attività di didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali in riviste a diffusione almeno provinciale;
i) stages previsti nell'alternanza scuola lavoro, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, Legge n. 145 del 30/12/2018) mediante convenzione tra Istituti Tecnici settore Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e Collegi Territoriali;
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
k) ruolo di professionista affidatario, per almeno sei mesi; ai fini del tirocinio professionale;
l) attività di orientamento scolastico (Laboratori, Georientiamoci e attività similari);
m) interventi tecnico/operativi, nell'ambito dell'attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali;
3. E’ altresì ammessa, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale, la formazione a distanza per gli eventi di cui al comma 2, lettere a),b),c) e d), o mediante partecipazione a congressi e convegni nazionali o internazionali, regionali o interregionali.
4. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e massima trasparenza nelle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale di medesimi eventi di aggiornamento professionale.
Art. 3.Obbligo formativo
1. Per esercitare la professione di Geometra è obbligatorio curare continuamente e costantemente l’aggiornamento delle proprie competenze professionali, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
2. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
3. Il Geometra deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti formativi professionali in materia di ordinamento e deontologia professionale.
4. Qualora il Geometra, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella misura del 50% e per un massimo di 20 CFP.
Art. 4.Credito formativo professionale
1. L’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua è il "credito formativo professionale" (CFP).
2. Il CFP è correlato alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 5.
Art. 5.Valutazione degli eventi formativi
1. La valutazione degli eventi formativi elencati all’articolo 2, comma2, è effettuata secondo i criteri di seguito riportati:
Valutazione degli eventi formativi
|
Evento Formativo |
CFP |
Limiti max triennali (CFP) |
1 |
Corsi di formazione e aggiornamento (articolo2, comma 2, lett. a) e b) |
1 CFP ogni ora |
nessuno |
2 |
Esame nei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) |
3 CFP |
nessuno |
3 |
Corsi o esami universitari (art. 2, comma 2, lett. c) |
8 CFP ogni 1 CFU |
nessuno |
4 |
Corsi di formazione post-secondari (art. 2, comma 2, lett. j) |
30 CFP |
nessuno |
5 |
Seminari e giornate di studio (art. 2, comma 3, lett. d) (max 6 CFP per evento) |
1 CFP ogni ora |
20 CFP |
6 |
Visite tecniche, viaggi di studio e attività di orientamento scolastico (art. 2, comma 2, lett. e) e l) max 3 CFP per evento) |
1 CFP ogni due ore |
12CFP |
7 |
Commissioni per gli esami di Stato (art. 2, comma 2, lett. f) |
6 CFP |
12 CFP |
8 |
Relazioni o docenze (art. 2, comma 2, lett. g) |
Fino a 3 CFP |
18 CFP |
9 |
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 2, comma 2, lett. h) |
Fino a 6 CFP |
18 CFP |
10 |
Attività affidatario per tirocinio professionale (art. 2, comma 2, lett. k) |
10 CFP ogni Prat. (minimo sei mesi) |
30 CFP |
11 |
Adesione a stage previsti nell'alternanza scuola lavoro e oggetto di apposita convenzione (art. 2, comma2, lett. i) |
1 CFP al giorno o frazione |
24 CFP |
12 |
Interventi tecnico/operativi, volti a fronteggiare situazioni emergenziali (art. 2, comma 2, lett. m) |
5 CFP al giorno o frazione |
20 CFP |
2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP per le attività formative indicate all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), il Geometra deve obbligatoriamente assicurare una presenza minima dell’80% ad ogni singolo evento. In caso di formazione a distanza la presenza minima è invece fissata al 100%.
3. Nei corsi previsti da normative specifiche (rientranti tra gli aìeventi di ci all'articolo 2, comma2, lett.b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.
4. Il conseguimento dei CFP si realizza nell’anno solare in cui si è svolto e concluso l’evento formativo.
Art. 6.Commissione nazionale formazione professionale continua
1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, tra cui il Presidente del Consiglio Nazionale (o suo delegato) che la presiede.
2. La Commissione resta in carica per la medesima durata del Consiglio Nazionale e esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) supportare il Consiglio Nazionale nelle atività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi;
c) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
4. I componenti la Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente
dalla carica.
Art. 7.Autorizzazione ad associazioni di iscritti e soggetti terzi
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. La domanda di autorizzazione va prodotta direttamente sul SINF, allegandovi: lo statuto, la visura camerale, se prevista, una circostanziata relazione sull’attività formativa svolta, ed almeno un corso di formazione che presenti i requisiti di cui al successivo comma 5.
3. Il Consiglio Nazionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla Commissione nazionale formazione professionale continua, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale adotta la conseguente delibera, di autorizzazione o diniego, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
5. I corsi di formazione devono essere proposti sul SINF e, per ciascuno di essi, vanno indicati:
a) titolo;
b) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
c) materiale didattico previsto;
d) durata;
e) modalità di svolgimento;
f) qualifica e curriculum dei docenti;
g) numero massimo dei discenti ammessi;
h) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
i) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
j) specifiche per l'eventuale erogazione nella modalità di cui all'articolo 2, comma 3
k) altre informazioni ritenute utili.
6. L’autorizzazione allo svolgimento di un singolo corso ha validità triennale e può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Nazionale qualora lo stesso evento dovesse risultare in contrasto con:
i) il piano dell'offerta formativa di chi al successivo articolo 8;
ii) il presente regolamento.
Art. 8.Piano nazionale dell’offerta formativa
In attuazione all’articolo 7, comma 3, lettera b, del d.P.R. n. 137/12, i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a, sono fissati dal presente regolamento come segue
1. Il corso deve essere strutturato in forma modulare ed ogni modulo deve contenere un’unità compiuta, con l’indicazione del tempo minimo di trattazione.
2. I docenti devono possedere comprovata esperienza nella materia oggetto del corso e (o) della specifica lezione.
3. Per ogni singolo corso deve essere:
- definito l'obiettivo;
- specificata la modalità di erogazione (in aula, a distanza, a distanza qualificata o mista);
- indicato il numero massimo dei discenti, specificando altresì la modalità di verifica e rilevazione dei partecipanti, nonché la percentale di assenza non superiore al 20% della durata del corso (fatte salve comunque prescrizioni maggiormente restrittive);
- allegato il curriculum vitae dei docenti;
- riportato l'eventuale materiale didattico;
- esplicitato il numero e le modalità delle esercitazioni previste, le quali devono in ogni caso coprire almenno il 20% del tempo totale del corsa;
- illustrata la tipologia dell'esame o test finale, ove previsto;
- prescritta una valutazione complessiva del corso attraverso l'apposita scheda disponibile sul SINF.
Art. 9.
Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l’attività di formazione continua e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale. In particolare, il Consiglio Nazionale:
a) nomina della Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
b) predispone il SINF, di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento;
c) autorizza soggetti terzi all'organizzazione di corsi di formazione, a norma dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 137 del 2012;
d) può stipulare convenzioni con le università al fine di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
e) può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua sul territorio nazionale.
f) svolge attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.
Art. 10.Compiti e attribuzioni dei Collegi territoriali
1. I Collegi territoriali, per mezzo anche di apposite Commissioni all’uopo costituite, sovraintendono e coordinano nella propria circoscrizione l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte dei propri iscritti.
In particolare, i Collegi territoriali:
a) organizzano per i propri iscritti, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, le attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), ed e);
b) attribuiscono ai propri iscritti i CFP sul SINF;
c) verificano mediante il SINF il conseguimento nel triennio formativo del numero minimo (60) dei CFP richiesti, segnalandone l'iiregolarità al Consiglio di disciplina;
d) deliberano sulle domande di esonero di cui al successivo articolo 11;
e) certificano, su richiesta, l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;
f) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.
Art. 11.
Esoneri
1. Su domanda dell’interessato, sono esonerati dall’obbligo formativo gli esercenti la Professione che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
d) cause di forza maggiore.
2. L’iscritto documenta al Collegio di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento.
3. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CFP da acquisire
nel corso del triennio, in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.
Art. 12.Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministro della Giustizia.